Art. 1.

      1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      Il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità e d'urgenza derivanti da calamità naturali ovvero concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica o l'attuazione non differibile di atti normativi dell'Unione europea, provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo.
      Il Governo, il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, deve presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
      Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non possono modificarli, salvo per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti delle Camere i poteri necessari.
      I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro il predetto termine. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti da esso adottati nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento».